Lo statuto

STATUTO
“UN BICCHIERE DI SOLE ODV”

ART. 1
(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Un bicchiere di Sole ODV” assume la forma giuridica di associazione, SPECIFICARE riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’ associazione ha sede legale in: S. Giovanni Lupatoto Via Monte Comun 37, c.a.p. 37057 prov. Vr
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le finalità sono nello specifico:
• Prevenire e contrastare l’instaurarsi di fenomeni di emarginazione sociale
• Offrire attività di sostegno alle famiglie facilitando l’accesso e l’uso delle risorse e dei servizi

Le attività che si propone di svolgere l’associazione in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono quelle indicate alla i) co. 1 art. 5 D.Leg 117/2017 ed in particolare :
● ritrovo di giovani presso la struttura denominata 21Gr.
● prevenzione e contrasto, con attività pratiche, per ridurre fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale;
● incontri tra genitori e minore per prevenire fenomeni di devianza, affrontando i problemi evolutivi connessi all’età.
● partecipazione attiva alle attività del Centro (l’autopromozione e l’ autorganizzazione)
● promozione di attività atte alla conoscenza dei danni causati dalle sostanze stupefacenti
● supporto educativo per le attività ludiche e di integrazione.
● Sviluppo di un luogo di libero accesso dove gli adolescenti possano esprimere il proprio disagio trovando accoglienza e non un giudizio.
● acquisizione di competenze propedeutiche all’accesso nel mercato del lavoro
● sostegno allo sviluppo delle borse lavoro
● ed in ogni caso tutte le attività rientranti alla lettera i)
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
• un supporto educativo per le attività ludiche e di integrazione
• sviluppare l’acquisizione di competenze propedeutiche all’accesso nel mercato del lavoro
• studio assistito per i compiti
L’organizzazione puo’ esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità dell’art. 7 del D. Lgs 117/17.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve entro 30(trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
● eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
● votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa se prevista
● essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
● prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall’art. 31;
● denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. 117 e s.m.i.;
● votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

● rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
● svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
● versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile, non valutabile né rimborsabile.
ART. 8
(volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, Sono vietati rimborsi di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
● Assemblea degli associati
● Consiglio Direttivo
● Presidente
● Organo di controllo (eventuale)
● Organo di revisione (eventuale)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L’Assemblea)
L’assemblea è composta degli associati dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti.

ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
● determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
● approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● delibera sull’esclusione degli associati,
● delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
● delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13
(Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 gg prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso fisso alla sede dell’associazione.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati (* o in alternativa scegliere tra 2/3 o metà più uno, comunque è necessaria una maggioranza qualificata) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).
ART. 16
(Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cuiil consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Lwgge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare tra gli altri compiti:
• Amministra l’organizzazione
• Attua le deliberazioni dell’assemblea
• Predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone ad approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
• Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio
• Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
• Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
• È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al Runts
• Disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati
• Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 17
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
L’organo di controllo:
● vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
● vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
● esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
● attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
● quote associative;
● contributi pubblici e privati;
● donazioni e lasciti testamentari;
● rendite patrimoniali;
● attività di raccolta fondi;
● rimborsi da convenzioni;
● ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
● Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)
Al verificarsi dei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) Il libro degli associati, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali
d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all’organo direttivo.

ART. 32
(disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 33
(norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs 117/17 in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo x del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.